Art. 4: LIBERTA’ DI RELIGIONE

Art. 4: LIBERTA’ DI RELIGIONE
1. La libertà di fede e coscienza, come la libertà di professare una religione o filosofia di vita sono inviolabili.

2. E’ garantita la pratica indisturbata della propria religione.

3. La pratica della libertà di religione non può essere in contrasto con l’ordinamento costituzionale. In special modo sono da salvaguardare i diritti a protezione dei bambini e dei giovani.

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