
Art. 11: LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE
1. Tutti gli italiani godono di libertà di circolazione su tutto il territorio nazionale.
2. Questo diritto può subire limitazioni per legge o in base ad una legge e solo nei casi in cui, per indisponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza, sorgano oneri particolari per la collettività oppure in cui si renda necessario per respingere una minaccia alla stabilità o all’ordinamento costituzionale della Repubblica, per combattere il pericolo di epidemia, catastrofi naturali o sciagure particolarmente gravi, per difendere la gioventù dalla depravazione o per prevenire azioni criminali.
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