Art. 14: DIRITTO DI CREDITO

Art. 14: DIRITTO DI CREDITO
1. Ai privati e a chiunque svolga attività commerciale viene concesso diritto al credito da parte di banche pubbliche a condizione di una prognosi realistica e positiva.

Motivazione: Abbiamo bisogno di istituti bancari pubblici e di diritto, in mano alle città, province e regioni e allo stato che assicurino credito sia ai privati che al ceto medio, naturalmente a condizioni molto severe.

Probabilmente non è realistico introdurre questo diritto fondamentale in questo momento perché nel nostro paese né lo stato, né le regioni o le province hanno capitale proprio necessario per iniziare. Ma fondamentalmente ha senso riflettere se non dovrebbero esserci banche che non siano nelle mani di privati desiderosi di profitto, ma in mano alla collettività e la cui attività sia limitata al prestare credito.

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