
Art. 22: I parlamenti
1. I deputati della camera dei deputati e del parlamento dei 10.000 saranno scelti per elezione comune, diretta, libera, universale e segreta. Rappresentano l’intero popolo, non sono legati a incarichi o direttive e sono sottoposti solo alla propria coscienza.
2. Ha diritto di voto ed è eleggibile chiunque abbia raggiunto la maggiore età. La legge regola ulteriori particolari.
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